1. Nell'ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere DO e IGT. È consentito che più DOCG o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico anche per contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con tale nome geografico.
2. È consentito che, nell'ambito di una DO, coesistano diversi vini a DOCG o a DOC, purché i vini a DOCG:
a) siano prodotti in zone più ristrette o nell'intera area di una DOC individuata con il medesimo nome geografico; tali vini devono essere regolamentati da disciplinari di produzione più restrittivi e avere albi dei vigneti distinti;
b) riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.
3. I nomi geografici e le zone di cui all'articolo 4, comma 3, usati per designare vini a DOCG o a DOC, non possono essere usati per designare vini a IGT.